

A partire dal 01 Gennaio 2011, l’immissione sul mercato e l’impiego nelle opere dei TRAVETTI PER SOLAI sono possibili soltanto se questi sono in possesso della Marcatura CE, in accordo con la Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”, recepita in Italia dal DPR 21.04.1993, n. 246, e s.m.i..
Ciò vale per tutti i travetti per solaio, indipendentemente da quali siano la loro destinazione d’uso e la loro tipologia, purché rientranti nella norma Europea armonizzata UNI EN 15037-1:2008, relativa all’impiego di “Prodotti prefabbricati in calcestruzzo – solai a travetti”, che entrerà in vigore dopo un periodo di transizione che va dal 01 gennaio 2010 al 01 gennaio 2011.
Occorre sottolineare che il DM 14.01.2008, nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, richiede che il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, accerti la presenza della Marcatura CE nei materiali e prodotti ad uso strutturale.
IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ QUINDI TENUTO A RIFIUTARE LE EVENTUALI FORNITURE DI PRODOTTI NON CONFORMI O NON MARCATI CE, onde evitare conseguenze sia di tipo civile che penale.
Si suggerisce ai professionisti incaricati della Direzione Lavori di richiedere al fornitore dei travetti, unitamente alla Dichiarazione di Conformità, anche copia del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica (Certficato FPC) rilasciato dall’Ente accreditato ai produttori stessi.
I Progettisti debbono prescrivere obbligatoriamente nei propri capitolati prodotti dotati della Marcatura CE quando questa sia divenuta cogente e definire coerentemente le specifiche tecniche e le caratteristiche dei materiali/prodotti negli elaborati progettuali.
Si ricorda inoltre che per le lastre tipo “predalles” o altri elementi nervati per solai la Marcatura CE è già obbligatoria da 1° maggio 2008 come da norme UNI EN 13747: 2010
Marcature CE (2)